Mancata revisione del tachigrafo, applicata la sanzione più pesante

Il giudice di pace di Arezzo ha confermato la sanzione massima a un tachigrafo analogico non revisionato, basandosi sull’art. 179, comma 2 e 9, del Codice della strada (tachigrafo non funzionante) e non sull’art. 18 della legge 727/1978 (omissione dell’indicazione dei tempi di guida e di riposo)

La vicenda riguarda la sanzione inflitta dalla Polizia Stradale della città toscana, durante un controllo, a un veicolo che «circolava… munito di tachigrafo analogico… senza che lo stesso fosse stato sottoposto al prescritto controllo periodico con cadenza biennale». Nel caso specifico, la revisione era scaduta da circa 6 mesi. La Polstrada aveva perciò deciso di applicare l’importo più pesante, giudicando il tachigrafo non revisionato alla pari di un tachigrafo non funzionante (art. 179, comma 2 e 9, Codice della strada).

La multa inflitta risultava di 866 euro, cui andavano sommati la riduzione dei punti dalla patente dell’autista e la comunicazione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada), con l’incremento dell’indice di rischio presso l’Albo dell’Autotrasporto.

La controparte lesa non aveva contestato la sanzione in sé, quanto la misura della stessa. Secondo il ricorrente, infatti, l’articolo da applicare in questo contesto era un altro e cioè l’art. 18 della legge 727/1978. Tale norma si occupa del caso del conducente di un veicolo con apparecchio di controllo non funzionante che omette di riportare manualmente le indicazioni relative ai tempi di guida e di riposo, o su un foglio di registrazione o su un foglio ad hoc, da accludere a quello di registrazione o alla sua carta tachigrafica. Con questa fattispecie la sanzione sarebbe molto più lieve, ovvero 51 euro se il pagamento in misura ridotta fosse stato effettuato entro 60 giorni dalla multa. Il giudice di pace ha però respinto questa interpretazione, confermando il verbale della Polstrada e la multa salata.

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