Cronotachigrafo smart 2 non è obbligatorio per extraUE

Dal 1° gennaio 2025, gli autotrasportatori devono installare il cronotachigrafo smart di seconda generazione sui veicoli industriali che effettuano trasporti internazionali nell’UE. Tuttavia, per i veicoli dotati della prima generazione del dispositivo, la scadenza è il 19 agosto 2025.

L’associazione degli autotrasportatori rumeni Untrr ha chiesto chiarimenti alla Commissione Europea (DG Move) sull’obbligo per i trasporti tra l’UE e Paesi extra-UE. La DG Move ha risposto che i veicoli operanti esclusivamente in attività Aetr (tra UE e Paesi come Turchia, Russia e Ucraina) non rientrano nelle normative UE sui cronotachigrafi, a meno che non effettuino operazioni di cross-trade o cabotaggio.

Ciò significa che, ad esempio, un trasporto Romania-Turchia via Bulgaria è esente dall’aggiornamento del cronotachigrafo, purché non ci siano carichi o scarichi in Bulgaria. Se invece un veicolo opera in un altro Stato membro diverso da quello di immatricolazione, il cronotachigrafo deve essere aggiornato.

Infine, la DG Move ha chiarito che i veicoli vuoti con cronotachigrafi obsoleti devono dimostrare di essere in un viaggio Aetr per evitare sanzioni. La decisione finale sulla normativa spetta alla Corte di Giustizia Europea.

Fonte: TrasportoEuropa

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